THE LIMITS TO AESTHETIC MEDICINE PERFORMANCE FOR DENTISTS
Il Collegio Italiano delle Società Scientifiche di Medicina Estetica vi evidenzia che nel Decreto Legge del 01.04.2021 si prevede all'Articolo 4 un obbligo in capo ai datori di lavoro
Estratto:
Articolo 4 - Comma 3 - Decreto Legge del 01.04.2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021
provvedimento entrato in vigore il 01.04.2021
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
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E' necessario pertanto procedere a trasmettere alla propria regione di appartenenza l'elenco dei dipendenti che ricoprono il ruolo di "operatori di interesse sanitario" nei vostri ambulatori o strutture sanitarie complete di indirizzo di residenza.
Vi invitiamo a verificare sul sito ufficiale della regione se sono state attivati moduli o procedure specifiche, diversamente suggeriamo di scrivere una PEC alla regione di pertinenza indirizzata all'assessorato che ha competenze in ambito sanitario.
I tempi indicati nel provvedimento sono molto stringenti, vi invitiamo a rispettarli ed ove non sia possibile di inviarli comunque appena possibile.